Avviata la fase di sperimentazione, per il triennio 2013-2015, relative alle misure di conciliazione e sostegno alla genitorialità previste dall’art. 4, commi 24 e seguenti della legge di riforma del mercato del lavoro (legge 28 giugno 2012, n. 92). A rendere operativa la norma è il decreto del 22 dicembre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Sono due le azioni previste a sostegno della genitorialità. La prima si riferisce al padre lavoratore, il quale può usufruire del congedo obbligatorio di un giorno, da godere entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo di due giorni da utilizzare in alternanza alla madre. Questa innovazione, garantisce la presenza paterna almeno nei giorni cruciali della nascita e diffonde l’idea di un’assistenza genitoriale utile e invita a riflettere sulla nostra organizzazione sociale, che storicamente fa gravare soltanto sulla donna gli oneri derivanti dalla nascita di un figlio. I due giorni facoltativi per il padre sono a carico dell’Inps con un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione. La norma stabilisce che il padre è tenuto ad avvertire il datore di lavoro in forma scritta, indicando i giorni prescelti, almeno 15 giorni prima. La seconda riguarda la madre, per la quale è previsto un contributo economico pari a 300 euro mensili per un massimo di 6 mesi per servizi di baby-sitting o per usufruire  dei servizi per l’infanzia della rete pubblica o di quelli privati accreditati,  in alternativa ai congedi parentali previsti dopo la maternità obbligatoria. Questo per accrescere la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro e contrastare le cosiddette dimissioni “in bianco” Entrambe hanno l’obiettivo di promuovere «una cultura di maggiore condivisione dei compiti di cura dei figli all’interno della coppia per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro».